Servizio Civile Nazionale
L’ARESS Fabiola opera sul territorio della Regione Sicilia aderendo al Servizio Civile Universale.
Definizione
Il Servizio Civile
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64 – che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria – è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico. È l'opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, un'importante e spesso unica occasione di crescita personale, un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.
Finalità
Opportunità per gli enti
Gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit che operano negli ambiti specificati dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64. Per poter partecipare al SCN gli enti devono dimostrare di possedere requisiti strutturali ed organizzativi, avere adeguate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN. L'ente di SCN deve sottoscrivere la carta di impegno etico che intende assicurare una comune visione delle finalità del SCN e delle sue modalità di svolgimento. Solo tali enti, iscritti in appositi albi – Albo nazionale e Albo regionale – possono presentare progetti di Servizio Civile Nazionale. Il Servizio Civile Nazionale consente agli enti accreditati di avvalersi di personale giovane e motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante, assicura un servizio continuativo ed efficace. I progetti d'impiego dei volontari, predisposti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del Terzo Settore iscritti all'Albo nazionale vengono presentati all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, quelli predisposti dagli enti territoriali iscritti nell'Albo regionale vengono presentati alle strutture del Servizio civile della Regione competente per territorio. L'utilizzo dei volontari del servizio civile attiva un rapporto privilegiato con i ragazzi che, dopo i 12 mesi di servizio, tendono in genere a mantenere contatti collaborativi con l'ente.
Volontari
Un'occasione per i giovani
I giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza italiana, interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari pubblicati nella GURI presentando, entro la data di scadenza prevista dal bando, domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, in carta semplice, è indirizzata all'Ente che ha proposto il progetto, è redatta utilizzando il modello allegato al bando, deve contenere l'indicazione del progetto prescelto ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio, titoli professionali, documenti attestanti esperienze lavorative svolte. È ammessa la presentazione di una sola domanda per bando. Il modulo di domanda può essere scaricato dalla sezione "Modulistica" o dall'area "Bando" alla voce Modulo; i progetti possono essere consultati nell'area "Bando" attraverso un motore di ricerca che consente una selezione geografica o per settore di interesse. L'ente sceglie, tra i profili delle candidature presentate, quelli più adeguati alle attività operative previste dal progetto. I candidati selezionati vengono inclusi in una graduatoria provvisoria che diventa definitiva dopo la verifica dei requisiti previsti dal bando. Successivamente l'UNSC con proprio provvedimento dispone l'avvio al servizio dei volontari, specificando la data di inizio del servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto. L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile consente agli enti accreditati che ne facciano richiesta l'utilizzo del simbolo del Servizio Civile Nazionale.
Normativa
Consulta la normativa relativa al Servizio Civile Universale.
Legge 6 Marzo 2001, n.64
"Istituzione del servizio civile nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
Art. 2.
(Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Legge 6 Marzo 2001, n.64
"Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00053)"
(GU n.78 del 3-4-2017)
Vigente al: 18-4-2017
Definizioni e finalità
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e denominazioni
1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.
2. Nel presente decreto sono denominati: a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati per programmi di intervento; b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero; c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale; d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali; e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di servizio civile universale; f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale; g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale; h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale; i) «Operatore volontario del servizio civile universale»: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero; l) «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale; m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonché le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.
Art. 2
Istituzione del servizio civile universale e finalità
1. È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.
Art. 3
Settori di intervento
1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.
Capo II
Programmazione e attuazione del servizio civile universale
Art. 4
Programmazione
1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3.
2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono: a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità; b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.
4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5
Programmi di intervento
1. I programmi di intervento possono riguardare uno o più settori di cui all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti.
2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.
3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.
4. Le attività di servizio civile universale, previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione.
5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24.
6. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di più regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le città metropolitane, sono approvati sulla base delle priorità e degli obiettivi definiti dai Piani di cui all'articolo 4, comma 4.
8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura di valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Capo III
Soggetti del servizio civile universale
Art. 6
Funzioni dello Stato
1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti, le attività di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Funzioni delle regioni e province autonome
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4;
b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;
d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;
b) controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;
d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.
3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 2.
4. Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
Art. 8
Funzioni degli enti di servizio civile universale
1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.
2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una più ampia rappresentatività, gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6 giugno 2016, n. 106. 3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.
Art. 9
Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale
1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.
2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri che durano in carica due anni, di cui tre eletti dai delegati degli operatori volontari delle regioni e delle province autonome e uno eletto dai delegati degli operatori volontari in servizio all'estero. I delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero sono eletti con modalità on line da tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero per la realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. La rappresentanza regionale è composta da 22 membri, di cui 19 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, 2 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e 1 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero, che durano in carica due anni e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dai rappresentanti degli operatori volontari in servizio all'estero.
4. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza di cui al comma 2, a livello regionale, i delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e, a livello nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
Consulta nazionale per il servizio civile universale
1. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale.
2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui sette scelti tra gli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore individuato all'articolo 3; due scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti; uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3.
3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.
Capo IV
Realizzazione del servizio civile universale
Art. 11
Albo degli enti di servizio civile universale
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.
2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
3. Al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001:
a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.
4. L'albo di cui al comma 1 è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b).
5. Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.
6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono essere in possesso della capacità organizzativa di cui al comma 3, che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.
Art. 12
Servizio civile in Italia
1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali.
2. Nell'ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunità, nonché per quelle di tutoraggio previste al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, nonché l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.
4. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in uno dei Paesi dell'Unione europea di cui al comma 1, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero e agli enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2.
Art. 13
Servizio civile all'estero
1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero, nella percentuale individuata nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi, nell'ambito di programmi di intervento realizzati nei settori di cui all'articolo 3, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo.
2. Nell'ambito dei programmi di intervento all'estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, nonché per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento, nonché garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attività formative in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze.
4. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.
Capo V
Disciplina del rapporto di servizio civile universale
Art. 14
Requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
2. L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
4. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
Art. 15
Procedure di selezione
1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Art. 16
Rapporto di servizio civile universale e durata
1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non e' assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformità all'articolo 17, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.
3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
4. Il servizio civile universale, che può svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.
5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.
6. Agli operatori volontari è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.
7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.
8. I soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.
Art. 17
Trattamento economico e giuridico degli operatori volontari
1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento di cui all'articolo 24. Con cadenza biennale si provvede all'incremento dell'assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In fase di prima applicazione, l'assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'assegno mensile di cui al comma 1 viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.
3. Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo parere dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.
4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
5. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
6. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile universale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell'Unione europea l'assistenza sanitaria è garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento.
7. Agli operatori volontari del servizio civile universale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 1, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
Art. 18
Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro
1. Le università degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.
4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
Art. 19
Attestato di svolgimento del servizio civile universale
1. Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attività.
Capo VI
Controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale
Art. 20
Controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale
1. La legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 è assicurata mediante il controllo sulla gestione. All'esito del controllo sono adottati eventuali interventi correttivi.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.
Art. 21
Valutazione dei risultati dei programmi di intervento
1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 è oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.
Art. 22
Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale
1. Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.
2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Art. 23
Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale. Capo VII Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 24
Fondo nazionale per il servizio civile
1. Il servizio civile universale è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. 3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:
a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:
1. operatori volontari da avviare in Italia;
2. operatori volontari da avviare all'estero;
3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1;
4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;
d) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonché la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attività di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;
e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori.
4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.
Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26
Norme transitorie e finali
1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento».
4. Il rinvio all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, contenuto nell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, si intende riferito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, del presente decreto.
5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Minniti, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa Padoan,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


